SPID è morto (o perlomeno sta molto male…)

Di Comma22 | 16 Giugno, 2019

SPID è morto (o perlomeno sta molto male…)

Categoria: News

Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale indica nei progressi di SPID uno dei risultati della sua azione. Eppure, ci sono segnali che SPID non stia proprio bene.

I due emendamenti presentati, uno dal Movimento 5 Stelle e l’altro dalla Lega in sede di conversione del decreto legge “Crescita”[1] stanno a testimoniarlo.

L’emendamento presentato dal Movimento 5 stelle[2] riscriveva l’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo:

– che il rilascio e la gestione di SPID sia affidato alla Presidenza del Consiglio, che vi provvede tramite Poste Italiane spa;

– che tutte le credenziali per l’accesso a SPID siano trasformate in credenziali Poste ID;

– che agli attuali gestori di SPID, diversi da Poste Italiane, sia erogato un indennizzo in relazione al numero di credenziali rilasciate e agli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

L’emendamento non prevedeva la copertura finanziaria degli indennizzi.

Nel corso dell’esame del disegno di legge, l’emendamento del Movimento 5 Stelle è stato dichiarato inammissibile.

Certo è che questo emendamento, presentato per risarcire gli otto identity provider, diversi da Poste Italiane, degli investimenti sostenuti fa pensare che si stia cercando di correre ai ripari per il fallimento di SPID: anche in questo caso la toppa sarebbe peggiore del buco, in quanto proprio il pessimo servizio reso da Poste Italiane è quello che ha ricevuto una valanga di critiche, come si può constatare visitando la pagina SPID di Facebook.

L’emendamento presentato dalla Lega[3], non modificava il Codice dell’Amministrazione Digitale, ma prevedeva:

– che, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, siano “individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale”, (postale, ndr);

– che la convenzione sia finanziata con non meno di 20 milioni di euro, da trasferire alle pubbliche amministrazioni per il pagamento dei servizi resi da Poste Italiane.

L’emendamento prevedeva la copertura finanziaria relativa.

Va ricordato che già a dicembre 2018 è stata approvata una norma, mai attuata, che prevede la possibilità di stipulare una convenzione con Poste Italiane spa, per un importo di 750.000 euro, per il rilascio presso gli uffici postali della Carta d’Identità Elettronica (CIE), attribuendo la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” agli impiegati di Poste Italiane spa addetti all’identificazione dei richiedenti la CIE.

L’emendamento presentato dalla Lega è stato approvato, in una nuova formulazione[4], il 13 giugno scorso in Commissione.

La nuova formulazione prevede:

– che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano “individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l’accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche” di Poste Italiane spa;

– che all’attuazione della norma è destinata “una quota delle entrate dello Stato” … “entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui”;

– che “le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l’accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche” di Poste Italiane spa”.

La portata dell’intervento normativo, rispetto alla prima formulazione, non riguarda più le aree dei servizi digitali da affidare a una convenzione con Poste Italiane, bensì il solo accesso alle aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, per di più da consentire anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche di Poste Italiane.

Molte sono le cose da chiarire, alla luce soprattutto del fatto che la norma non modifica, ma si sovrappone al Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede già tre strumenti per l’accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la Carta d’Identità Elettronica, la Tessera Sanitaria CNS, e lo SPID, appunto.

Sarebbe forse il caso di ammettere che SPID è un progetto fallimentare, come sembra gli stessi identity provider si stiano rendendo conto, soprattutto alla luce della diffusione della CIE, che ha ormai raggiunto i dieci milioni di carte rilasciate, e che può diventare il documento unico per l’accesso ai servizi in rete.

[1] Atto Camera 1807 all’esame delle Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera.

[2] Emendamento 29.3. Faro, Trano

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 1, primo periodo, le parole: «o di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64» sono soppresse;

b) all’articolo 32-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai gestori dell’identità digitale» sono soppresse;

c) all’articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-ter, le parole: «previo accreditamento da parte dell’AgID» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rilascio e la gestione delle identità digitali è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies, anche avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. Il rilascio e l’utilizzazione delle identità digitali è gratuito, almeno in una modalità di base, per i richiedenti.»;

2) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; c) alle modalità nel rispetto delle quali il soggetto identificato al comma 2-ter procede al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un’identità digitale; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete; g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line; h) l’elenco dei soggetti che, in qualità di erogatori di servizi, potranno fruire gratuitamente dei servizi erogati dal soggetto di cui al comma 2-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà demandare la determinazione degli elementi di cui alle lettere b) e g) a successive linee guida della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri»;

3) il comma 2-decies è soppresso;

4) il comma 3-bis è soppresso;

d) all’articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2-ter dell’articolo 64».

9-ter. Le identità digitali già rilasciate alla data di inizio delle attività del soggetto di cui all’articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82, restano valide ed efficaci sino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies dell’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82 con il quale sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione di tali identità in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 64 anche con riferimento all’indennizzo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale indennizzo si tiene conto, tra l’altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

[3] 29. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con l’obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell’interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere ai servizi della pubblica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione, considerata l’evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell’erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale, nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane, decentrate e rurali, consentendo ai cittadini e alle imprese la semplificazione nell’accesso universale ai nuovi servizi anche di comunicazione elettronica e il sostegno allo sviluppo del commercio elettronico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.?400, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, sono individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, regola i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il suddetto fornitore. All’onere derivante dai periodi precedenti, determinato nella misura non inferiore a 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno 2019, attraverso le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario all’estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo nei confronti del fornitore del servizio universale. Le disposizioni del presente comma includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l’onere per l’erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale aderente, che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell’Ente.

Qualora i servizi delegati necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. L’utente, oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l’effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dai fornitore del servizio universale sul proprio sito internet. Per tali servizi, l’utente provvederà al pagamento al suddetto fornitore del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet. Il servizio di interesse economico generale di cui al presente comma è garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell’affidamento del servizio universale, al fine di permettere l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

[4] 29. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con l’obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell’interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l’evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell’erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l’accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.?400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l’accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell’attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.

9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449,nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.

9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 1, comma 216, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.?145, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».

9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l’accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.