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Corte dei Conti: dopo la nostra denuncia riattivata la procedura di accesso al Fascicolo On Line

Corte dei Conti: dopo la nostra denuncia riattivata la procedura di accesso al Fascicolo On Line

Dopo aver segnalato sul nostro sito e alla Corte dei Conti i disagi causati agli utenti avvocati dalla interruzione della procedura di accesso on line ai fascicoli, al calendario e al ruolo udienze, senza avere risposta, abbiamo interessato della vicenda l’ufficio del “Difensore civico per il digitale” presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID).
Oggi la Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati della Corte dei Conti, “consapevole del disagio occorso agli utenti”, rispondendo all’AGID e alla nostra associazione, ha comunicato la riattivazione, per gli utenti avvocati e per i funzionari che rappresentano in giudizio l’amministrazione, della procedura di consultazione online dei documenti informatici contenuti nei fascicoli di causa e delle relative comunicazioni o notifiche. Per darne notizia è stato diramato anche un comunicato stampa.

Scritto da: Comma22
Servizi on line della Corte dei Conti: ritorno alla carta

Servizi on line della Corte dei Conti: ritorno alla carta

Dal 24 ottobre 2018, sul Portale dei servizi online della Corte dei Conti campeggia il seguente avviso:

Avviso agli utenti avvocati

Si avvisano gli utenti che, in concomitanza con l’evoluzione del nuovo sistema informativo dell’area giurisdizione della Corte dei conti, FOL sarà consultabile fino a fine gennaio 2019, con i dati aggiornati al 5/11/2018; dalla stessa data non sarà possibile registrarsi al servizio.

Si precisa, inoltre, che il servizio di CONSULTAZIONE CALENDARIO E RUOLO UDIENZE non sarà disponibile dal 5/11/2018.

Per tutte le informazioni necessarie rivolgersi alle Segreterie delle Sezioni Giurisdizionali.

Come annunciato nell’avviso, dal 5 novembre 2018 il Fascicolo On Line non è più aggiornato e dalla stessa data è inibita la consultazione del calendario e del ruolo udienze.

La conseguenza è che mentre valgono per gli avvocati gli obblighi previsti dal processo telematico, per la consultazione degli atti è ripristinata la “carta”: bisogna recarsi personalmente presso le segreterie della Corte dei Conti, per richiedere copie cartacee.

Non solo, nonostante il ricorso in materia pensionistica sia gratuito, per la consultazione cartacea bisogna pagare i diritti di segreteria. Ovviamente, il danno più rilevante non è quello economico, bensì la perdita di tempo per doversi recare presso le segreterie della Corte dei Conti.

A un anno di distanza, più che di fronte a una “evoluzione del nuovo sistema informativo” siamo di fronte alla cancellazione di un servizio: tutto questo mentre la Corte dei Conti ha avviato una indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale da parte delle pubbliche amministrazioni territoriali, “nel quadro delle relazioni sinergiche attivate con il Protocollo d’intesa per la diffusione della cultura digitale stipulato dalla Corte dei conti con il Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale”.

Con quale credibilità è lecito chiedersi.

Scritto da: Comma22
SPID è morto (o perlomeno sta molto male…)

SPID è morto (o perlomeno sta molto male…)

Il Commissario straordinario del Governo per l’attuazione dell’Agenda digitale indica nei progressi di SPID uno dei risultati della sua azione. Eppure, ci sono segnali che SPID non stia proprio bene.

I due emendamenti presentati, uno dal Movimento 5 Stelle e l’altro dalla Lega in sede di conversione del decreto legge “Crescita”[1] stanno a testimoniarlo.

L’emendamento presentato dal Movimento 5 stelle[2] riscriveva l’art. 64 del Codice dell’amministrazione digitale, Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevedendo:

– che il rilascio e la gestione di SPID sia affidato alla Presidenza del Consiglio, che vi provvede tramite Poste Italiane spa;

– che tutte le credenziali per l’accesso a SPID siano trasformate in credenziali Poste ID;

– che agli attuali gestori di SPID, diversi da Poste Italiane, sia erogato un indennizzo in relazione al numero di credenziali rilasciate e agli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

L’emendamento non prevedeva la copertura finanziaria degli indennizzi.

Nel corso dell’esame del disegno di legge, l’emendamento del Movimento 5 Stelle è stato dichiarato inammissibile.

Certo è che questo emendamento, presentato per risarcire gli otto identity provider, diversi da Poste Italiane, degli investimenti sostenuti fa pensare che si stia cercando di correre ai ripari per il fallimento di SPID: anche in questo caso la toppa sarebbe peggiore del buco, in quanto proprio il pessimo servizio reso da Poste Italiane è quello che ha ricevuto una valanga di critiche, come si può constatare visitando la pagina SPID di Facebook.

L’emendamento presentato dalla Lega[3], non modificava il Codice dell’Amministrazione Digitale, ma prevedeva:

– che, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, siano “individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale”, (postale, ndr);

– che la convenzione sia finanziata con non meno di 20 milioni di euro, da trasferire alle pubbliche amministrazioni per il pagamento dei servizi resi da Poste Italiane.

L’emendamento prevedeva la copertura finanziaria relativa.

Va ricordato che già a dicembre 2018 è stata approvata una norma, mai attuata, che prevede la possibilità di stipulare una convenzione con Poste Italiane spa, per un importo di 750.000 euro, per il rilascio presso gli uffici postali della Carta d’Identità Elettronica (CIE), attribuendo la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” agli impiegati di Poste Italiane spa addetti all’identificazione dei richiedenti la CIE.

L’emendamento presentato dalla Lega è stato approvato, in una nuova formulazione[4], il 13 giugno scorso in Commissione.

La nuova formulazione prevede:

– che, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, siano “individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l’accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche” di Poste Italiane spa;

– che all’attuazione della norma è destinata “una quota delle entrate dello Stato” … “entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui”;

– che “le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l’accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche” di Poste Italiane spa”.

La portata dell’intervento normativo, rispetto alla prima formulazione, non riguarda più le aree dei servizi digitali da affidare a una convenzione con Poste Italiane, bensì il solo accesso alle aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, per di più da consentire anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche di Poste Italiane.

Molte sono le cose da chiarire, alla luce soprattutto del fatto che la norma non modifica, ma si sovrappone al Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede già tre strumenti per l’accesso ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni, la Carta d’Identità Elettronica, la Tessera Sanitaria CNS, e lo SPID, appunto.

Sarebbe forse il caso di ammettere che SPID è un progetto fallimentare, come sembra gli stessi identity provider si stiano rendendo conto, soprattutto alla luce della diffusione della CIE, che ha ormai raggiunto i dieci milioni di carte rilasciate, e che può diventare il documento unico per l’accesso ai servizi in rete.

[1] Atto Camera 1807 all’esame delle Commissioni V Bilancio e VI Finanze della Camera.

[2] Emendamento 29.3. Faro, Trano

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

9-bis. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 29, comma 1, primo periodo, le parole: «o di gestore dell’identità digitale di cui all’articolo 64» sono soppresse;

b) all’articolo 32-bis, comma 1, primo periodo, le parole: «ai gestori dell’identità digitale» sono soppresse;

c) all’articolo 64 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2-ter, le parole: «previo accreditamento da parte dell’AgID» sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il rilascio e la gestione delle identità digitali è affidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che vi provvede in conformità alle modalità identificate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies, anche avvalendosi di Poste Italiane S.p.A. Il rilascio e l’utilizzazione delle identità digitali è gratuito, almeno in una modalità di base, per i richiedenti.»;

2) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento: a) al modello architetturale e organizzativo del sistema; b) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l’interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell’identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese; c) alle modalità nel rispetto delle quali il soggetto identificato al comma 2-ter procede al rilascio e alla gestione delle identità digitali anche avvalendosi di soggetti terzi ai fini della sola fase di identificazione dei soggetti richiedenti un’identità digitale; d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete; e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete; f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete; g) la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line; h) l’elenco dei soggetti che, in qualità di erogatori di servizi, potranno fruire gratuitamente dei servizi erogati dal soggetto di cui al comma 2-ter. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri potrà demandare la determinazione degli elementi di cui alle lettere b) e g) a successive linee guida della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri»;

3) il comma 2-decies è soppresso;

4) il comma 3-bis è soppresso;

d) all’articolo 64-bis, comma 1-bis, le parole: «i fornitori di identità digitali» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto di cui al comma 2-ter dell’articolo 64».

9-ter. Le identità digitali già rilasciate alla data di inizio delle attività del soggetto di cui all’articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82, restano valide ed efficaci sino alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-sexies dell’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.?82 con il quale sono altresì determinate le condizioni e le modalità per la conversione di tali identità in nuove identità digitali rilasciate dal soggetto di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 64 anche con riferimento all’indennizzo da riconoscere ai gestori delle identità digitali operanti ai sensi della disciplina previgente; nella determinazione di tale indennizzo si tiene conto, tra l’altro, del numero di identità digitali rilasciate e degli investimenti sostenuti per il loro rilascio.

[3] 29. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con l’obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell’interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere ai servizi della pubblica amministrazione in forma semplificata, ottimizzandone la fruizione, considerata l’evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell’erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale, nonché evoluti in mobilità a domicilio nelle aree urbane, decentrate e rurali, consentendo ai cittadini e alle imprese la semplificazione nell’accesso universale ai nuovi servizi anche di comunicazione elettronica e il sostegno allo sviluppo del commercio elettronico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.?400, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, sono individuate le aree dei servizi digitali della pubblica amministrazione, che possono essere oggetto di convenzione con il fornitore del servizio universale, il livello e le modalità delle relative prestazioni. La convenzione, cui possono aderire le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.?165, regola i rapporti tra la pubblica amministrazione delegante e il suddetto fornitore. All’onere derivante dai periodi precedenti, determinato nella misura non inferiore a 20 milioni di euro, si provvede, a decorrere dall’anno 2019, attraverso le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili di esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all’importo necessario all’estinzione delle obbligazioni derivanti dal presente articolo nei confronti del fornitore del servizio universale. Le disposizioni del presente comma includono le entrate dello Stato rivenienti dai risultati dell’ultimo bilancio di esercizio delle società partecipate. Con protocollo aggiuntivo alla convenzione sarà determinato l’onere per l’erogazione del servizio a carico della pubblica amministrazione locale aderente, che vi provvederà mediante apposito stanziamento nel bilancio dell’Ente.

Qualora i servizi delegati necessitino della identificazione personale degli aventi diritto, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio e sono autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore. L’utente, oltre al servizio standard previsto dalla convenzione, potrà chiedere l’effettuazione dei servizi digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio e di servizi aggiuntivi indicati dai fornitore del servizio universale sul proprio sito internet. Per tali servizi, l’utente provvederà al pagamento al suddetto fornitore del relativo onere reso preventivamente noto attraverso apposita informativa sul medesimo sito internet. Il servizio di interesse economico generale di cui al presente comma è garantito dal fornitore del servizio universale per una durata pari a quella dell’affidamento del servizio universale, al fine di permettere l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.

[4] 29. 1. (Nuova formulazione) Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Con l’obiettivo strategico di assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione, nell’interesse generale e per la crescita del Paese, attraverso soluzioni innovative e tecnologiche che consentano di accedere in forme semplificate ai servizi della pubblica amministrazione, ottimizzandone la fruizione, considerata l’evoluzione del servizio postale in funzione delle mutate esigenze degli utenti, al fine di promuovere il superamento del divario digitale e la coesione sociale e territoriale e di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità in tutto il territorio nazionale nell’erogazione di servizi pubblici anche in modalità digitale nonché di servizi evoluti, in mobilità a domicilio, nelle aree urbane, decentrate e rurali, semplificando l’accesso universale dei cittadini e delle imprese ai nuovi servizi, anche di comunicazione elettronica, e sostenendo lo sviluppo del commercio elettronico, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.?400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.?281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l’accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell’attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato.

9-ter. Con i decreti di cui al comma 9-bis sono individuati, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di gestione di servizi di interesse economico generale, le categorie di utenti ammessi alla fruizione dei servizi previsti dal medesimo comma 9-bis, il livello e le modalità di effettuazione delle prestazioni da parte del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449,nonché la misura massima del contributo riconosciuto a valere sulle risorse di cui al comma 9-quater del presente articolo. Mediante apposita convenzione sono definiti i rapporti tra la pubblica amministrazione statale titolare del servizio digitale e il citato fornitore del servizio universale, compresi i connessi servizi a sportello o in mobilità.

9-quater. Una quota delle entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze è utilizzata, entro il limite massimo di 15 milioni di euro annui, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per le finalità di cui ai commi da 9-bis a 9-octies. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. All’articolo 1, comma 216, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n.?145, le parole: «in misura non inferiore al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 10 per cento».

9-quinquies. Secondo i criteri previsti dai decreti di cui ai commi 9-bis e 9-ter, le pubbliche amministrazioni non statali possono consentire l’accesso alle aree dei servizi digitali dei quali sono titolari o che sono ad esse delegati anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n.?449. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma ciascuna amministrazione provvede, nei limiti delle risorse iscritte per tale scopo in appositi capitoli di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Scritto da: Comma22
Dona il 5 per 1000 a Comma 22 per difendere i tuoi diritti

Dona il 5 per 1000 a Comma 22 per difendere i tuoi diritti

Per aiutarci a difendere i tuoi diritti dagli abusi della pubblica amministrazione e dei gestori di servizi pubblici, puoi destinare il cinque per mille dell’Irpef all’associazione Comma 22 onlus: non ti costa nulla, devi solo compilare il modello 730-1, oppure le analoghe schede per la destinazione del cinque per mille allegate al modello redditi persone fisiche o alla certificazione unica, per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione.

Per destinare il tuo 5 per 1000 a Comma 22 onlus:

  • compila la scheda per la destinazione del 5 per mille;
  • firma nel riquadro indicato come “Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, …“;
  • indica nel riquadro il codice fiscale di Comma 22 onlus: 97882570589.

Scritto da: Comma22
Nuovo sistema di prenotazione della Carta d’Identità Elettronica: quando la toppa è peggio del bug

Nuovo sistema di prenotazione della Carta d’Identità Elettronica: quando la toppa è peggio del bug

La nuova Carta d’Identità Elettronica (CIE) è stata consegnata, a oggi, 12 aprile 2019, a 8.809.597 cittadini (dato del Ministero dell’Interno). Questo vuol dire che la sua distribuzione è già costata ai cittadini quasi 200 milioni di euro.

Un costo spropositato: basti pensare che a regime, quando sarà completata la distribuzione della nuova CIE a oltre 60 milioni di cittadini il costo complessivo dell’operazione ammonterà a più di un miliardo e 300 milioni di euro; una cifra folle se confrontata con il costo della tessera sanitaria, distribuita gratuitamente a tutti i cittadini con uno stanziamento nel bilancio dello Stato su base annua di circa 49 milioni di euro.

Costo ancor più spropositato se si considera il pessimo servizio che viene erogato: mentre la carta d’identità cartacea veniva rilasciata a vista, in tempo reale, i tempi di attesa per la CIE arrivano, in città come Roma, fino a sei mesi, al punto che la questione è arrivata a essere argomento da prima serata. Sarà per questa attenzione dell’opinione pubblica che al Poligrafico di Stato, responsabile del progetto CIE, affiancato dal Team per la Trasformazione Digitale, hanno pensato bene di lanciare un nuovo sistema di prenotazione degli appuntamenti destinato a sostituire progressivamente quello attuale che, tanto per fare un esempio, nei municipi di Roma attualmente restituisce come prima disponibilità la data del 22 aprile, anche se poi l’appuntamento non è prenotabile trattandosi del giorno di Pasquetta; verificato che le disponibilità per i giorni festivi sono ovviamente false, le prime disponibilità reali si trovano solo dopo un minimo di tre mesi, fino a sei mesi.

Andando a consultare il nuovo sistema di prenotazione, già in linea, sperimentale per quattro Comuni su 7.639 che distribuiscono la CIE, troviamo la seguente situazione:

soprattutto, nulla è innovato nella farraginosa procedura di richiesta al Comune, così che il numero di appuntamenti prenotabili nei Comuni, e, conseguentemente, i tempi di attesa biblici per avere un appuntamento, non sono destinati a migliorare.

Scritto da: Comma22
La carta d’identità elettronica in prima serata!

La carta d’identità elettronica in prima serata!

Nella puntata di Che tempo che fa del 17 marzo, Luciana Littizzetto ha preso di mira la vicenda del rilascio della carta d’identità elettronica (CIE) (dal minuto 8:00 della registrazione). L’attrice ha messo in luce tutte le principali disfunzioni della procedura di rilascio della CIE, dalle modalità di prenotazione solo online, che penalizzano i soggetti deboli, al costo del documento, passato da 5 a 22 euro, ai tempi di rilascio, inaccettabili soprattutto nelle grandi città come Roma.

Il succo del discorso è stato: “ma prima di fare questa carta d’identità elettronica fichissima, con tutti i chip che ti permetteranno di fare cose mirabolanti, chiedetevi se siete in grado di gestire questa pratica, altrimenti aspettate ancora un po’…”.

C’è da aggiungere che le cose mirabolanti non esistono, che la CIE non è utilizzabile per accedere ai servizi online delle pubbliche amministrazioni, e che ancora, per essere usata come strumento di identificazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, viene richiesta la fotocopia o la scannerizzazione fronte/retro, né più né meno di una carta di identità cartacea.

E c’è da aggiungere che i tempi di attesa per gli appuntamenti mostrati nel corso della trasmissione, che il Comune di Roma pubblica periodicamente sul proprio sito, non sono neanche attendibili.

Quella che appare oggi sul sito del Comune di Roma è la rilevazione “effettuata sul sistema di prenotazione Agendacie in data 21/03/2019 ore 9:30/10:30 relativa a tutte le sedi municipali”.

Le sedi municipali più virtuose sarebbero quelle di:

– via Dire Daua, municipio 2, 4 giorni;

– via Enrico Bassano, municipio 15, 11 giorni;

– via Riano, municipio 15, 11 giorni.

Il cittadino che volesse utilizzare quei dati per orientarsi nella scelta della sede con minore tempo di attesa, troverebbe, sul sito di Agenda CIE:

– nessuna disponibilità per la sede di via Dire Daua;

– la disponibilità di 11 appuntamenti per la sede di via Enrico Bassano per il giorno 22 aprile 2019;

– la disponibilità di 15 appuntamenti per la sede di via Riano per la data del 22 aprile 2019.

Peccato che il 22 aprile 2019 sia il lunedì dell’Angelo, Pasquetta, e pertanto gli appuntamenti non siano prenotabili, cosicché anche per le sedi di via Enrico Bassano e di via Riano non ci sia in realtà nessuna disponibilità.

A meno di ipotizzare un comportamento deliberatamente falsificatorio da parte di chi pubblica quei dati, l’unica ipotesi plausibile è che la procedura di estrazione dei dati peschi le rarissime disponibilità dovute a rinunce di precedenti prenotazioni e le faccia diventare falsamente il tempo di attesa per quelle sedi dove si sono verificate le rinunce: una pratica strumentale ad abbassare il tempo di attesa medio, calcolato peraltro in maniera aberrante attraverso una media aritmetica dei tempi di attesa, senza pesare il fatto che una sede produca dieci oppure ottanta documenti al giorno: nella realtà, nelle sedi più popolose i cittadini si trovano a fare i conti con tempi di attesa di cinque/sei mesi.

Scritto da: Comma22
Roma Semplice ancora chiede i certificati

Roma Semplice ancora chiede i certificati

La legge n. 241 del 1990 – in vigore da quasi trent’anni – vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai cittadini certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni.

E invece la pubblica amministrazione persevera nell’ignorare questa norma, sia perché non si fida delle dichiarazioni del cittadino, sia perché esercita il suo potere burocratico imponendo al cittadino adempimenti inutili, come farsi certificare le situazioni personali dalla stessa o da un’altra pubblica amministrazione.

Così ancora oggi, nel 2019, il Comune di Roma, per la procedura di iscrizione alla Scuola dell’infanzia Capitolina a.s. 2019/2020, impone ai cittadini di presentare certificati: nella Guida alla compilazione della domanda on line è previsto l’obbligo di “allegare documentazione” per comprovare lo stato di disabilità o invalidità del genitore o del bambino (punti 8a e 8b , pag. 19 della Guida).

E non basta: nel caso in cui il bambino per l’anno scolastico 2018/2019 frequenti una scuola dell’infanzia paritaria o statale, ai genitori viene richiesto il “certificato di frequenza” (punto 10, pag. 19 della Guida).

Tutto ciò nonostante il Legislatore sia arrivato a stabilire, dal 2012, il divieto per le pubbliche amministrazioni di acquisire certificati rilasciati da altre pubbliche amministrazioni e che “la richiesta e l’accettazione di certificati” costituisce “violazione dei doveri d’ufficio”.

 

* immagine di Jacopo Fo da “La burocrazia uccide”

Scritto da: Comma22
Trattare i cittadini come sudditi: a Roma SPID obbligatorio per i servizi online

Trattare i cittadini come sudditi: a Roma SPID obbligatorio per i servizi online

Il Comune di Roma ha deciso di rendere più complicata la vita ai cittadini dal primo gennaio, con una serie di provvedimenti.
I certificati anagrafici, per ottenere i quali è obbligatorio prenotarsi on line sul sito tu passi, non possono più essere pagati in contanti, ma solo con bancomat o carta di credito, nonostante l’importo da riscuotere per i “diritti di segreteria”, nella maggior parte dei casi per i certificati in carta semplice, sia di soli 26 centesimi di euro; se non si dispone di bancomat o carta di credito, al momento della richiesta del certificato, il municipio rilascia un modulo per pagare i ventisei centesimi o altra cifra dovuta, presso le tabaccherie SISAL Lottomatica, presso le banche abilitate o alla posta “compilando il bollettino bianco PA inserendo i seguenti dati: Codice fiscale Ente (02438750586), B. Codice fiscale Contribuente; C. I.U.V. (Identificativo Univoco di Versamento); D. Importo; E. numero di conto corrente (c/c n. 20046033 intestato a Roma Capitale Risorse Economiche Portale pagamenti on-line)”.
I certificati anagrafici possono essere richiesti anche on line, ma anche in questo caso si è deciso di rendere più difficile la vita ai cittadini, obbligandoli dal 1* gennaio 2019 ad accedere ai servizi online solo dopo aver richiesto le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale ampiamente bocciato dai cittadini.
In realtà, sui manifesti e sul sto del Comune di Roma si fa erroneamente riferimento a un inesistente “Sistema Unico di Identità Digitale”, così tanto per rendere più incomprensibile il messaggio ai cittadini già basiti dalle scarne informazioni fornite dal Comune di Roma. Peraltro, chi si inoltrasse sulla pagina di accesso ai servizi on line del Comune di Roma scoprirebbe che l’accesso è consentito anche con la tessera sanitaria autenticata dalla Regione Lazio, ma siccome quest’ultima è gratuita, mentre le credenziali SPID, gestite dai privati, sono destinate ad essere a pagamento, non se ne dà neanche corretta informazione.
Ultima perla, si può leggere che “I cittadini che hanno poca familiarità con Internet e le tecnologie possono trovare, in uno dei 26 Punti Roma Facile sul territorio, il supporto di facilitatori digitali per imparare come accedere e utilizzare i servizi pubblici online di Roma Capitale”. Peccato che per trovare il supporto dei facilitatori “per imparare come accedere e utilizzare i servizi pubblici online” bisogna prendere un appuntamento online: una specie di Comma 22.

Scritto da: Comma22
Sempre peggio la carta d’identità elettronica a Roma, sistema di prenotazioni inutilizzabile

Sempre peggio la carta d’identità elettronica a Roma, sistema di prenotazioni inutilizzabile

Ormai è più di un anno che i cittadini romani devono fare i conti con i tempi lunghissimi per ottenere un appuntamento per la richiesta della carta d’identità elettronica presso i Municipi di Roma.

Più volte, di fronte alle proteste riportate dalla stampa, è stato promesso che il problema sarebbe stato rapidamente risolto. Al contrario la situazione non fa altro che peggiorare, quello che segue è un riepilogo dei tempi per gli appuntamenti che risultano oggi, 20 aprile, dalla procedura “Tu passi” che gestisce le prenotazioni presso le sedi dei Municipi:

Municipio

Sede

Prima disponibilità

1

Circonvallazione Trionfale 19 – 00193

16/08/2018

1

Via Petroselli 50 – 00186

20/08/2018

2

Via Goito 35 – 00185

16/08/2018

2

Via Dire Daua 11 – 00199

23/08/2018

2

Piazza Grecia 23 – 00196

nessuna

3

Piazza Sempione, 15 – 00141

nessuna

3

Via Umberto Fracchia 45 – 00137

nessuna

4

Via Tiburtina 1163 – 00156

nessuna

5

Via Prenestina 510 – 00177

nessuna

5

Via Torre Annunziata 1 – 00177

nessuna

6

Via Duilio Cambellotti 11 – 00133

19/07/2018

7

Via T. Fortifiocca 71 – 00179

nessuna

8

Via Benedetto Croce 50 – 00142

17/08/2018

9

Largo Nicolò Cannella – 00128

nessuna

9

Via Ignazio Silone I ponte – 00143

07/09/2018

10

Largo del Capelvenere 13 – 00125

nessuna

10

Via Claudio 1 – 00122

nessuna

11

Via Portuense, 579 – 00149

02/08/2018

12

Via Fabiola 14 – 00152

02/08/2018

12

Viale Luigi Moretti 22 – 00163

nessuna

13

Via Aurelia 470 – 00165

nessuna

14

Piazza Santa Maria della Pietà 5 – 00135

nessuna

15

Via Riano – 00191

nessuna

15

Via della Stazione di Cesano n. 838 – 00123

30/07/2018

15

Piazza Saxa Rubra 19 – 00188

nessuna

 

Sono 25 le sedi dei Municipi dove sono installate le postazioni per presentare la richiesta della carta d’identità elettronica, 15 sedi su 25 non danno alcuna disponibilità; in 7 municipi su 15, quelli più popolosi, non c’è neanche una sede dove sia disponibile una data. Chi ha la fortuna di ottenere una prenotazione deve rassegnarsi ad aspettare quattro/cinque mesi. Alla grande maggioranza dei cittadini che non hanno la possibilità di prenotare una data qualsiasi e abbiano la carta d’identità in scadenza, gli URP dei Municipi consigliano di presentarsi all’alba presso il Municipio, perché “vengono distribuiti pochissimi numeri”.

Poiché il rilascio della carta d’identità elettronica non è affatto obbligatorio e in tanti Comuni, grandi e piccoli, la scelta viene lasciata al cittadino, l’associazione Comma 22 onlus chiede che il rilascio della carta d’identità elettronica sia facoltativo fino a quando l’amministrazione non sia in grado di garantire un servizio decente, anziché scaricare disagi sui cittadini.

Scritto da: Comma22
Comma 22 lancia una petizione per la gratuità della carta d’identità elettronica

Comma 22 lancia una petizione per la gratuità della carta d’identità elettronica

L’associazione Comma 22 onlus ha lanciato su change.org una petizione per la gratuità della carta d’identità elettronica.

Questo il testo della petizione, indirizzata ai capigruppo parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica:

Da diversi mesi in alcune grandi città, come Roma, Milano, Napoli, nonostante non vi sia alcuna legge a stabilirlo, alla scadenza della carta d’identità cartacea o in caso di nuova emissione, viene rilasciata obbligatoriamente la nuova carta d’identità elettronica.

Il costo della carta d’identità elettronica è stato fissato in 13,76 euro + IVA al 22%, destinati al Poligrafico dello Stato, in aggiunta ai 5,42 euro, che restano al Comune, per un totale di 22,21 euro.

Il risultato, grazie anche all’assurdità di far pagare l’IVA per un’attività istituzionale, quasi fosse una prestazione di servizi privati, è che il costo della carta d’identità passa dai 5,42 euro, che continuano ad essere corrisposti nei Comuni dove si continua a rilasciare la carta d’identità cartacea, ai 22,21 euro nei Comuni che rilasciano esclusivamente la carta d’identità elettronica: in pratica il costo si quadruplica. Un costo che appare, oltre che ingiusto per una attività istituzionale dello Stato, particolarmente esoso.

Eppure una legge del 2011, poi abrogata, prevedeva che la carta d’identità elettronica fosse rilasciata gratuitamente, utilizzando gli stanziamenti presenti nel bilancio dello Stato, tra i quali quelli per la tessera sanitaria/carta nazionale dei servizi, che sembra destinata a essere dismessa, essendo scomparsa dal piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2017 – 2019.

Chiediamo ai gruppi parlamentari di Camera e Senato, in attesa della formazione del nuovo governo, che si facciano promotori di una iniziativa legislativa per ripristinare la gratuità della carta d’identità elettronica; in subordine, qualora non si intendesse privare gli enti locali di entrate proprie, di stabilire per la carta d’identità elettronica lo stesso costo della carta d’identità cartacea, pari a 5.42 euro.

Comma 22 onlus – Associazione per i diritti dei cittadini

Scritto da: Comma22