Il diritto di non fare la spola da un ufficio all’altro

Il diritto del cittadino di non fare la spola tra gli uffici delle pubbliche amministrazioni, che si devono parlare tra di loro e non attraverso gli utenti, è sancito dalla legge dal 1990: se una pubblica amministrazione ha bisogno di acquisire atti o documenti in possesso di un’altra pubblica amministrazione deve chiederli alla pubblica amministrazione che li detiene e non scaricare sul cittadino l’onere di andarli a reperire per farseli portare.

Per la consueta abitudine a riscrivere continuamente le leggi, anziché verificare la loro attuazione, si è arrivati nel 2011 a prevedere il divieto di presentare certificazioni a una pubblica amministrazione.

Legge 7 agosto 1990, n. 241
Art. 18 (Autocertificazione)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità’ e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità’ che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Art. 40 – Certificati
1. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
2. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e’ apposta, a pena di nullità’, la dicitura: “Il presente certificato non può’ essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Art. 43 – Accertamenti d’Ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.