A Roma consegnati in ritardo i bollettini per il pagamento della Tassa Rifiuti: perché il Comune di Roma impedisce la domiciliazione bancaria?

Di Comma22 | 16 Dicembre, 2022

A Roma consegnati in ritardo i bollettini per il pagamento della Tassa Rifiuti: perché il Comune di Roma impedisce la domiciliazione bancaria?

Categoria: News

Stanno arrivando in questi giorni, a migliaia di contribuenti romani, gli avvisi di pagamento della TaRi (Tassa per la gestione dei rifiuti urbani) per il secondo semestre 2022, che recano come data di scadenza il 20/12/2022.
Sul sito dell’AMA, si può trovare pubblicato un avviso che informa “che gli utenti avranno 15 giorni dal momento della ricezione della bolletta per mettersi in regola con i pagamenti senza che venga applicato alcun interesse di mora”.
Poiché l’AMA è pienamente consapevole dei ritardi nella consegna dei bollettini, per rispetto degli utenti l’indicazione del termine dei 15 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento andrebbe inserito nell’avviso di pagamento
Quello che ancor più risulta incomprensibile, è perché il Comune di Roma si ostini a impedire la domiciliazione bancaria del pagamento della TaRi, che era stata adottata a Roma da più di centomila utenti fino al passaggio, nel 2020, al più costoso e complicato sistema di pagamento tramite PagoPa.
Tutto questo mentre una norma, sempre del 2020, prevede una riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali a favore dei contribuenti che scelgano di pagare mediante la domiciliazione bancaria.
L’associazione Comma 22 intende proporre alle altre associazioni di tutela degli utenti e consumatori una petizione al Sindaco Gualtieri per ripristinare la domiciliazione bancaria come modalità di pagamento della TaRi e per applicare ai contribuenti che sceglieranno questa forma di pagamento la riduzione della tariffa prevista dall’art. 118-ter del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020.

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Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77
Art. 118 ter
Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di pagamento mediante domiciliazione bancaria.
1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione, stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all’addebito diretto del pagamento su conto corrente bancario o postale.